Lo statuto

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Art. 6 – Il Consulente Ecclesiastico. In quanto Associazione di ispirazione cristiana, il CTG APS ha in sé la duplice natura di Associazione civile ed ecclesiale di laici, riconosciuta ufficialmente dalla CEI. Nelle diverse realtà associative un Consulente Ecclesiastico, nominato dalla competente autorità ecclesiale, partecipa pienamente alla vita del CTG APS, offrendo il proprio servizio come animatore pastorale e di fede. Il Consulente, in quanto tale, interviene anche alle riunioni dei rispettivi organi collegiali senza esercitare il diritto di voto. La Conferenza Episcopale Italiana nomina con missio canonica il Consulente Ecclesiastico Nazionale, le Conferenze Regionali nominano il Consulente Ecclesiastico Regionale e i singoli Vescovi indicano il Consulente Ecclesiastico dei Comitati e dei Gruppi nelle Diocesi di riferimento.

LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

Art. 7 – Rete, articolazione e autonomia territoriale. Il CTG APS è rete associativa del Terzo settore costituito in forma di associazione che associa attraverso gli enti ad esso aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo Settore e svolge, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo Settore, loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Il CTG APS ha sede in Roma e ha facoltà di istituire sedi secondarie in località diverse. L’Associazione garantisce e promuove il decentramento e la piena autonomia dei propri organi periferici secondo quanto previsto dal presente Statuto. Gli associati del CTG APS hanno facoltà di riunirsi a livello di base in Gruppi autonomi ETS che richiedono annualmente l’affiliazione all’Associazione Nazionale. A livello territoriale hanno poi la facoltà di costituire dei Comitati autonomi ETS, richiedendo il riconoscimento all’Associazione Nazionale. A livello regionale infine hanno la facoltà di costituire dei Consigli Regionali autonomi ETS, richiedendo il riconoscimento all’Associazione Nazionale. L’Associazione Nazionale, i Consigli Regionali, i Comitati e i Gruppi, nell’ambito delle iniziative da essi promosse per l’adempimento dei compiti istituzionali, dei programmi educativi, organizzativi e di assistenza ai associati del CTG APS, hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, tecnica e finanziaria e ne assumono piena responsabilità legale; ognuna di queste realtà risponde con i propri mezzi delle obbligazioni assunte, così come risponde in proprio per il personale eventualmente utilizzato. Le stesse piene autonomie e assunzioni di responsabilità sono estese anche alle forme organizzative istituite dall’Associazione o aderenti ai vari livelli, come strutture ricettive, circoli, ecc.

Art. 8 – Il Gruppo. Il Gruppo è la comunità di base in cui gli associati del CTG APS, per libera e cosciente decisione, vivono insieme l’esperienza associativa attuando nel territorio i programmi e le finalità educative dell’Associazione. Ogni gruppo è autonomo, secondo l’art. 7 del presente Statuto, e libero nelle proprie scelte all’interno del progetto associativo del CTG APS in armonia con le indicazioni a livello di Comitato, Regionale e Nazionale. Il Gruppo fa domanda di affiliazione al CTG APS e con essa ne adotta e rispetta le norme statutarie e regolamentari, nonché le disposizioni di pertinenza. Gli organi del Gruppo hanno struttura democratica e sono: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio di Gruppo, il Presidente. L’Assemblea degli Associati ha inoltre facoltà di istituire il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti, anche in forma monocratica.

Art. 9 – L’Assemblea degli Associati del Gruppo. L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano della democrazia e della partecipazione a livello di Gruppo, che determina a livello di base gli obiettivi, gli indirizzi fondamentali, le scelte, le attività e le verifiche. È costituita dagli associati CTG APS che aderiscono al Gruppo, elegge il Consiglio Direttivo di Gruppo ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Garanti. Elegge anche i delegati al Congresso del Comitato, in caso di sua convocazione. L’assemblea degli Associati del Gruppo si riunisce almeno una volta l’anno in via ordinaria e:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria degli Associati del gruppo:

a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto se diverso da quello del CTG APS Nazionale;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del gruppo;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 10 – Organo di amministrazione del Gruppo. L’Organo di Amministrazione del Gruppo è il Consiglio Direttivo che promuove la vita dell’Associazione nel proprio territorio di base nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea. È composto da un numero di Consiglieri, eletti tra gli associati dall’Assemblea elettiva, con un minimo di 3 e un massimo di 25 membri. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di ¼ dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti ed elegge il Presidente. Il potere di rappresentanza è attribuito all’Organo di amministrazione del Gruppo ed è generale e privo di limitazioni. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

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