Art. 16 – Il Congresso di Comitato. Il Congresso di Comitato è l’organo sovrano della democrazia e della partecipazione, che determina a livello territoriale gli obiettivi, gli indirizzi fondamentali, le scelte, le verifiche. È costituito dai delegati eletti dai Gruppi di base. Il Congresso elegge, tra gli associati, il Consiglio Direttivo del Comitato ed eventualmente il Collegio dei Garanti. Elegge anche i delegati al Congresso Regionale e Nazionale, in caso di loro convocazione. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo del Comitato. Il Consiglio Direttivo del Comitato promuove la vita dell’Associazione nel territorio, secondo i compiti di cui al presente art. 14. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri stabilito dal Congresso, con un minimo di 5 e un massimo di 25 membri. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di ¼ dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti. Elegge la Presidenza e il Presidente secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.
Art. 18 – Organo di Controllo. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Art. 19 – Organo di Amministrazione del Comitato. La Presidenza è l’organo di amministrazione che attua i piani, i programmi e gli indirizzi definiti nel Comitato ed è responsabile delle attività . Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e lo rappresenta nei rapporti pubblici e privati. Il potere di rappresentanza è generale e privo di limitazioni.
Art. 20 – Il Revisore Legale dei conti. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 €;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 €;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità .
L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.