Art. 26 – Il Revisore Legale dei conti. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 €;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 €;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità .
L’obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10.
Art. 27 – Il Collegio Regionale dei Garanti. Il Collegio Regionale dei Garanti è l’organo che giudica nella Regione sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità , le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l’adesione al CTG APS o che arrechino danno all’Associazione, l’ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee e congressi. Il Congresso Regionale ne stabilisce il numero, da 3 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
Art. 28 – Il CTG Nazionale. L’Associazione a livello nazionale ha il compito di:
- rappresentare il CTG APS in campo nazionale e internazionale, anche nei rapporti con le Istituzioni civili e religiose e le altre realtà associative;
- formulare i fondamentali indirizzi culturali, politici, programmatici, formativi e di azione del CTG APS, verificandone l’attuazione e i risultati raggiunti;
- accogliere o respingere la richiesta di nuovo tesseramento o di rinnovo da parte degli associati, procedendo all’iscrizione nel libro nazionale associati del CTG APS;
- regolamentare le procedure di tesseramento, di classificazione delle categorie di associato, di esercizio dell’elettorato attivo e passivo;
- accettare, respingere o revocare le affiliazioni dei Gruppi e l’adesione dei Comitati e dei Consigli Regionali che chiedono il riconoscimento al CTG APS, stabilendo le relative convenzioni di collaborazione;
- decidere sulle proposte di affiliazione, adesione o confluenza di altre esperienze associative e delle diverse strutture di cui all’art.2, lettera b, definendo le modalità del rapporto;
- deliberare l’istituzione di sezioni, commissioni, gruppi di lavoro o di altri strumenti utili alla vita associativa;
- nominare responsabili e affidare incarichi nei vari settori e ambiti di pertinenza;
- organizzare attività di rilievo nazionale e tutte quelle ritenute utili allo sviluppo dell’Associazione in Italia e all’Estero;
- adottare tutte le decisioni e iniziative utili al buon funzionamento della vita associativa a ogni livello.
L’Associazione Nazionale CTG APS è autonoma secondo l’art. 7 del presente Statuto. Gli Organi del CTG APS Nazionale hanno struttura democratica e sono: il Congresso, il Consiglio Direttivo del nazionale, l’Organo di Amministrazione del nazionale, il Presidente, il Revisore Legale dei conti, se previsto, e il Collegio dei Garanti.
Art. 29 – Il Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale è l’organo sovrano della democrazia e della partecipazione associativa a livello nazionale, in cui si compiono le scelte e si definiscono gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali dell’Associazione. È composto dai delegati eletti dai Congressi locali. Il Congresso elegge il Consiglio Nazionale, i Collegi dei Garanti e dei Revisori dei Conti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Art. 30 – Il Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale è l’organo che gestisce la vita e le attività del CTG APS a livello nazionale in ordine alle scelte, agli obiettivi e agli indirizzi fondamentali espressi dal Congresso Nazionale, con il compito di assumerli, interpretarli e tradurli in piani di azione annuali e pluriennali. È composto da un numero di Consiglieri Nazionali stabilito dal Congresso, con un minimo di 15 e un massimo di 24 membri. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di ¼ dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti. Elegge la Presidenza e il Presidente Nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.