NORME GENERALI
Art. 36 – Le finanze e il patrimonio. I mezzi finanziari e il patrimonio del CTG APS, ai vari livelli, sono costituiti dai contributi dei associati, degli Enti pubblici e privati, da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività , da eventuali legati e donazioni, dai beni mobili e immobili. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; anche nel caso di recesso, o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Tutte le quote o contributi associativi sono intrasmissibili a nessun titolo e non sono collegati alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 37 – Esercizio sociale e bilancio. L’Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a 220.000,00 €, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio va approvato entro il 30 aprile di ciascun anno e deve riportare i contributi, le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti e gli altri proventi. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione. Il Consiglio Nazionale, il Consiglio Direttivo Regionale, il Consiglio Direttivo di Comitato, il Consiglio Direttivo di Gruppo – ciascuno per la propria autonoma competenza – sono gli Organi statutari cui spetta l’obbligo di redigere e approvare il relativo rendiconto economico e finanziario annuale, riferito all’anno sociale precedente e coincidente con
l’anno solare.
Art. 38 – Durata degli Organi e delle cariche. Tutti gli organi statutari elettivi a livello nazionale, regionale, di comitato e di gruppo, restano in carica per un quadriennio. In deroga, solo l’Assemblea elettiva di Gruppo può stabilire un tempo inferiore per i propri organi. In ogni caso, indipendentemente dalla durata in carica, tutti gli organi elettivi previsti dal presente Statuto decadono e si rinnovano in occasione della convocazione del Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria, a scadenza, ogni quattro anni dal Consiglio Nazionale; in via straordinaria può essere convocato in ogni momento dal Consiglio Nazionale, con la presenza di 2/3 dei componenti e a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Analogamente i Consigli Direttivi Regionali, di Comitato e di Gruppo possono convocare le rispettive assemblee congressuali in via straordinaria.
Art. 39 – Modifiche statutarie. Spetta al Congresso Nazionale procedere alla modifica del presente Statuto. Le modifiche devono essere approvate con la presenza dei 2/3 dei delegati e con la maggioranza della metà più uno dei voti validi. Il Consiglio Nazionale può procedere, con la presenza dei 2/3 dei Consiglieri e con la maggioranza della metà più uno dei voti validi, in via straordinaria, a modifiche statutarie qualora le stesse siano richieste dalla Legge. Analoga facoltà è concessa ai Consigli Regionali, Comitati e Gruppi per quanto loro attiene. I regolamenti di applicazione dello Statuto sono approvati e modificati dal Consiglio Nazionale con la presenza dei 2/3 dei Consiglieri e con la maggioranza della metà più uno dei voti validi. Gruppi, Comitati e Consigli Regionali hanno facoltà di dotarsi di propri statuti e regolamenti, purché conformi e non in contrasto con il presente Statuto. In caso di modifiche deliberate nel tempo allo Statuto Nazionale da parte degli organi preposti, Gruppi, Comitati e Consigli Regionali che – costituendosi come ETS – decidono di adottare come proprio lo Statuto Nazionale del CTG, conseguono e assumono automaticamente tali modifiche statutarie senza necessità di nuove deliberazioni e registrazioni a loro carico.
Art. 40 – Scioglimento dell’Associazione. L’Associazione ha durata illimitata. L’eventuale scioglimento del CTG come Associazione Nazionale dovrà essere proposto dal Consiglio Nazionale ed essere deliberato da un’Assemblea Congressuale Nazionale Straordinaria con la presenza di 3/4 dei delegati degli associati e con il voto favorevole della metà più uno dei voti validi. Analoga procedura va adottata per lo scioglimento dei Gruppi, dei Comitati e dei Consigli Regionali da parte delle rispettive Assemblee e Consigli. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione o di uno degli autonomi livelli e articolazioni territoriali, il patrimonio di ogni specifica realtà associativa va devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità , previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.