Art. 41 – Disposizioni finali. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia di associazioni.
Art. 42 – Disposizioni transitorie. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Il presente Statuto sostituisce ogni versione precedente ed è stato adottato con delibera del Consiglio Nazionale il 10 ottobre 2021 al fine di ottemperare agli adeguamenti richiesti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore e della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/109 del 06.02.2019. Entra in vigore alle ore 24 del giorno 10 ottobre 2021.
Il Presidente Nazionale
dott. Fabio Salandini